REDAZIONE – In questi giorni è di grande attualità il tema sui diritti televisivi. Sorge spontanea una domanda, cosa giunge al calcio dilettantistico? Probabilmente poco, per questo motivo abbiamo cercato di ricostruire il tutto, seguendo il decreto legislativo. I diritti televisivi sugli eventi sportivi (quasi sempre professionistici) sono disciplinati dal D.L.gs n.9 del 9 gennaio 2008, il così detto Decreto Melandri. Lo stesso decreto che per quanto concerne la gestione e l’alienazione degli stessi diritti ha adottato un sistema “accentrato” e “monopolistico” gestiti dalla Lega di Serie A. Proprio quest’ultima componente del mondo del calcio, gestisce i diritti e li “offre”, a “tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme”.
RIPARTIZIONI Per quanto riguarda la “ripartizione” l’art 22 si occupa della “mutualità generale”: “L’organizzatore della competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti … allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche”.
QUOTA La quota predetta, non puo’ essere inferiore al 4%. La “mutualità per le categorie inferiori” è considerata dall’art24 cui è destinata “una quota annua non inferiore al sei per cento g del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A”. Il successivo articolo 25 tratta della ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione essa: “ e’ effettuata in modo da garantire l’attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché l’attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi”. Inoltre “La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non puo’ essere comunque inferiore al 40 per cento”.
INCISIONE DEL RISULTATO SPORTIVO Invece, la quota derivante dal “risultato sportivo” non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d’utenza. In sostanza significa che la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato italiano Serie A, avverrà in questo modo: “…: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza”. “La quota relativa al risultato sportivo e’ determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire dellastagione sportiva 1946/1947, nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell’ultima competizione sportiva”. Quest’ultima legge è applicata dalla stagione 2010-11.
BACINO DI UTENZA La quota relativa al bacino di utenza: “e’ determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, cosi’ come individuati da una o più società di indagini demoscopiche… nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra”.
E IL VECCHIO TOTOCALCIO? Il caro e vecchio “totocalcio”, la vecchia schedina cosi, come era stata concepita non ha più portato ingenti risorse al CONI (che poi ripartiva i ricavati verso tutte le altre federazioni), ha perso il suo valore di sostegno allo sport, lasciando spazio ad altri tipi di attività come le scommesse sulle gare sportive, o al Super Enalotto e derivati, abbattendo di fatto, il suo iniziale alto montepremi.
Avv. Michela Chiarini