REDAZIONE – Per le attività sportive “non agonistiche” e per quelle “amatoriali” è necessario, richiamare le novità introdotte dal D.M. 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi), in cui “al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale…(vi è ndr) l’obbligo di idonea certificazione medica…..”.
DEFINIZIONE “attività sportiva non agonistica” quella praticata dai seguenti soggetti (art. 3): a) “gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito di attività parascolastiche”; b) “coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ..”;c)“coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale”. Per i praticanti attività sportiva non agonistica è obbligatorio sottoporsi a “controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva” .
L’art. 42-bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del d.l. n. 69 del 2013. Specifica poi come: “al fine dichiarato di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni” è stato soppresso, da una parte l’obbligo della certificazione per l’attività ludico motoria/amatoriale , dall’altra è stato confermato l’obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica..”
DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ AMATORIALE “attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”. Per questi soggetti non tesserati e che praticano l’attività sportiva amatoriale in modo non occasionale e non regolamentata da organismi sportivi affiliati ai predetti Enti riconosciuti dal CONI, il decreto Balduzzi aveva previsto l’obbligo della certificazione ora lo stesso, è stato però soppresso dall’art. 42-bis della legge n. 98/2013.
LA PREVEZIONE comma 6 dell’art. 2 del decreto Balduzzi “ coloro che svolgono, anche in contesti autorizzati e organizzati”, “attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo”, “è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività ludico motoria..”
Avv. Michela Chiarini