di AVV. MICHELA CHIARINI
– Chi era l’agente dei calciatori? Tale figura professionale era stata creata dalla FIFA per regolamentare l’attività di coloro che si occupavano dei trasferimenti dei calciatori all’interno di una Federazione Nazionale o da una Federazione Nazionale ad un’altra. La stessa aveva, poi, pubblicato un apposito regolamento, lasciando, in ogni caso, alle Federazioni Nazionali l’obbligo di pubblicare appositi regolamenti interni e le norme per il rilascio delle singole licenze.
LA PREVIGENTE NORMATIVA, I PUNTI FONDAMENTALI L’agente, in particolare, curava e promuoveva, in forza di un incarico oneroso, i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica per la stipulazione di un contratto di prestazione sportiva, oppure operava tra due società per la conclusione del trasferimento o per la cessione di un contratto da una federazione ad un’altra o all’interno di una stessa Federazione. In sostanza, era un soggetto che operava all’interno della categoria delle “professioni intellettuali” e poteva agire dopo aver superato un apposito esame e ottenuto la relativa licenza. L’incarico all’agente poteva essere conferito a titolo esclusivo e non, e aveva durata biennale non tacitamente rinnovabile. L’agente inoltre doveva stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità professionale, ed altresì, egli doveva sottoscrivere un Codice di Condotta Professionale. Inoltre, il Regolamento FIFA prevedeva ipotesi di: incompatibilità, mantenimento della licenza, e, decadenza della stessa, modalità di conferimento incarico e aspetti economici della professione; ciò anche dopo la conclusione del mandato qualora vi fossero effetti che si producevano anche successivamente.
L’ASPETTO ECONOMICO PRE-RIFORMA Nel caso in cui l’incarico professionale fosse stato conferito dal calciatore all’agente vi era libertà di pattuizione tra le parti, solo nell’ipotesi di mancata pattuizione era previsto un compenso minimo del 3% sul reddito lordo annuo del calciatore. Vi era anche la residua possibilità di un pagamento di natura forfettaria, ipotesi peraltro poco praticata. Nell’ipotesi particolare in cui il contratto del calciatore fosse stipulato secondo i minimi tariffari della categoria di appartenenza, nessun compenso poteva essere pattuito. Nel caso in cui, invece, l’incarico all’agente fosse stato conferito da una società, allora, il pagamento doveva essere effettuato attraverso una somma forfettaria.
LE ECCEZIONI Era fatto divieto sia ai calciatori che ai club di avvalersi di soggetti privi di licenza con due eccezioni: l’avvocato iscritto nell’apposito albo professionale e il genitore, fratello, coniuge del calciatore stesso.
LA NUOVA NORMATIVA FIFA, LE NOVITA’, I REQUISITI STANDARD MINIMI La prima novità è rappresentata dalla liberalizzazione e apertura alla professione con abolizione degli esami di ammissione. Vi è poi l’obbligo sia per gli atleti che per le società di scegliere gli intermediari con diligenza e serietà. Inoltre, sono previste disposizioni per incentivare la trasparenza nelle attività in cui sono coinvolti gli intermediari. Parimenti è stato previsto l’istituto della Dichiarazione di intermediazione sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. Con essa l’intermediario conferma accettazione regolamenti FIFA, delle varie Confederazioni, Federazioni Nazionali e di svolgere la sua attività in conformità al requisito dell’ “IMPECCABILE EPUTAZIONE”. Nel proseguo poi vengono dettate le regole per il contratto di rappresentanza, per il pagamento degli intermediari, eventuali sanzioni in caso di violazioni delle varie disposizioni ed infine, viene disciplinato il caso del conflitto di interessi.