di AVV. MICHELA CHIARINI
– Il nuovo codice di giustizia sportiva entrato in vigore nel luglio del 2014 è stato parzialmente riformato nel 2015. Lo stesso è stato formulato in modo da cercare di raggruppare tutto il contenzioso interno al sistema sportivo in modo più concreto rispetto al passato. Evidenziando e realizzando i tratti di autonomia e di diversità che sono ad esso caratteristici rispetto al sistema ordinario ricordando, in ogni caso, la necessità di celebrare processi celeri per rispettare le esigenze dell’attività sportiva. Sono esclusi dalla sua competenza tutti i procedimenti relativi alla violazione delle disposizioni in materia di antidoping e i relativi procedimenti. A differenza del passato sono stati mantenuti alcuni organi ed altri sono stati sostituiti ed accorpati.
IN QUALE AMBITO SI APPLICA IL NUOVO CODICE ? L’art. 1 ci aiuta a capire esattamente come venga regolato sia l’ordinamento, sia lo svolgimento, dei procedimenti di giustizia davanti alle varie Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, al Collegio di Garanzia dello Sport, e, non da ultimo i rapporti tra le varie Procure Federali e la Procura Generale dello Sport. Nello specifico poi ogni Federazione è ritenuta competente a giudicare relativamente ai comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare. Confermati i giudici di primo e secondo grado, sono stati introdotti nuovi “soggetti”.
I NUOVI ORGANI: LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT I compiti di quest’ultima sono molteplici, tra i più rilevanti possiamo ricordare: la cooperazione con i vari procuratori federali per garantire la completezza e la tempestività delle indagini e l’indicazione delle linee guida a costoro allo scopo di prevenire impedimenti o difficoltà nelle indagini.
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT E’ l’organo che ha sostituito il TNAS (TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT ) e l’Alta Corte di Giustizia Sportiva. E’ un mezzo di impugnazione straordinaria è il c.d Giudice di legittimità.