REDAZIONE – In Italia il Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio ha ritenuto di recepire i principi e le direttive emanati dalla FIFA relativamente alla nuova disciplina sugli “agenti dei calciatori” (per la FIFA ora intermediari sportivi”) emanando di conseguenza un Regolamento Interno in sintonia con quello internazionale. Pertanto, è importante analizzare, prevalentemente, le differenze e le particolarità di quest’ultimo considerando quello internazionale quale base di partenza.
LA NUOVA NORMATIVA, LE DIFFERENZE CON LA NORMATIVA FIFA La prima differenza è quella che in Italia si è usato il termine “procuratore sportivo” anziché quello di intermediario per evitare possibili equivoci con altre discipline già regolamentate con tale definizione. Tale figura, secondo il Regolamento Italiano, riprende le mansioni, in ogni caso, già svolte dai precedenti “agenti dei calciatori”; non si tratta di un soggetto tesserato, che, comunque, opera all’interno dell’Ordinamento Federale, di cui, rispetta le regole. Altra differenza è rappresentata dalla creazione della Commissione “Procuratori Sportivi” in sostituzione della “Commissione Agenti dei Calciatori”. La durata del mandato è stata poi stabilita non superiore a due anni. Nel Regolamento emanato falla FIGC,inoltre, è stato stabilito come le società sportive e i calciatori possano rivolgersi al procuratore sportivo per la stipula dei contratti, o per accordi di trasferimento, per la risoluzione di un contratto purchè: il Procuratore Sportivo sottoscriva il Contratto di Rappresentanza di cui agli allegati al regolamento, e, che, lo stesso, sia iscritto nel registro apposito presso la FIGC. Ovviamente, il divieto espresso è che non possono svolgere tale mansione i tesserati FIGC, e comunque tutti quelli che abbiano collaborazioni con la FIGC o società affiliate. La normativa italiana appare più stringente, ove, si ravvede che è necessario risiedere in Italia. Si richiede, pertanto, una doppia registrazione : quella per operare come Procuratore e poi quella per i singoli contratti.
L’ISCRIZIONE DEL PROCURATORE L’iscrizione viene effettuata ed accompagnata dal pagamento (che sarà poi annuale) di diritti di segreteria pari a Euro 500,00 e poi con il versamento di Euro 150, 00 per ogni contratto singolo.
LA REGISTRAZIONE DEL PROCURATORE Questa successiva formalità è accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone fisiche per le società dalla Dichiarazione delle persone giuridiche. Essa richiede: la residenza in Italia, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di provvedimenti di inabilitazione, interdizione o fallimento, l’assenza di incompatibilità e, infine, l’impeccabile reputazione.
COME VIENE SVOLTA L’ATTIVITA’ DEI PROCURATORI STRANIERI IN ITALIA?Due facili opzioni: o avvalersi di un procuratore italiano o essere iscritto in una Federazione con cui la FIGC intrattenga un rapporto di reciprocità.
IL CORRISPETTIVO DEL PROCURATORE E LA SUA REGOLAMENTAZIONE Nel contratto deve essere stabilito e indicato il corrispettivo dovuto al procuratore e se lo stesso opera nell’interesse di più parti chi provvederà al pagamento. La somma corrisposta dovrà preferibilmente rientrare entro il 3% del valore del trasferimento.
Avv. Michela Chiarini